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Svolta epocale? E’ presto per parlarne

La portata “storica”, evocata tra gli altri da Angelino Alfano, dell’approvazione avvenunta martedì da parte dell’Aula del Senato del semipresidenzialismo e della fine del bicameralismo perfetto è tale solo su carta. Il motivo è da ricercarsi nei tecnicismi richiesti per le riforme costituzionali. E soprattutto nel perimetro temporale troppo esiguo per credere che tali riforme possano entrare in vigore entro la fine della legislatura. Il che implica la ripartenza dell’iter quando i tempi saranno più propizi, ammesso e non concesso che sia ancora ritenuta una priorità. E per giungere a queste conclusioni non servono particolari riflessioni. Basta andarsi a leggere l’articolo 138 della Costituzione.
Per le riforme costituzionali, infatti, non basta una lettura (in un testo conforme, ovviamente) per ciascuno dei rami del Parlamento, come avviene per le leggi ordinarie, ma ne servono due, sia alla Camera, sia al Senato. La seconda lettura di ciascuna Camera deve avvenire a non meno di tre mesi della prima lettura della stessa Camera, non rilevando, invece, la distanza temporale tra la lettura di una Camera e quella dell’altra. Ad esempio la riforma del Titolo V, approvata nel febbraio-marzo del 2001, ebbe un passaggio rapidissimo nella sua seconda lettura, con il voto finale di Montecitorio a fine febbraio e quello finale di Palazzo Madama ai primi del mese successivo. Inoltre, in seconda lettura (e ovviamente per entrambi i rami del Parlamento), serve almeno la maggioranza assoluta dei voti (ossia 316 deputati e 161 senatori): non basta cioè che i favorevoli superino i contrari, essendo richiesto un quorum minimo per l’approvazione di un testo di legge costituzionale. Se infatti non vi fosse la maggioranza assoluta, la proposta (anche qualora passasse con 315 voti a favore e zero contrari alla Camera, o 160 favorevoli e nessun contrario al Senato) s’intenderebbe respinta. Ma non è ancora sufficiente. La maggioranza assoluta, infatti, è, come dicevamo, un quorum minimo: se la riforma costituzionale non viene approvata a maggioranza dei due terzi (420 deputati e 214 senatori) infatti, è possibile chiedere, da parte, alternativamente, di 500.000 elettori, o di un quinto dei componenti di una delle Camere, o di cinque Consigli regionali, un referendum confermativo per il quale non è richiesto quorum di partecipazione popolare.
Ma in cosa consiste, intanto, la “svolta” presidenzialista così come presentata da Berlusconi e Alfano settimane fa? Innanzi tutto l’elezione diretta del capo dello Stato da parte dei cittadini, per una durata del mandato di cinque anni (inferiore, quindi, di un biennio rispetto all’attuale durata) mentre il mandato è rinnovabile una volta sola. Il presidente della Repubblica, così eletto, presiederà in prima persona il Consiglio dei ministri, salvi i casi di delega al premier; perderà però la presidenza del Consiglio superiore della magistratura, che sarà appannaggio del Primo presidente della Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda la fine del bicameralismo perfetto (nato con l’entrata in vigore della nostra Costituzione nel 1948), invece, i due rami del Parlamento svolgeranno compiti in parte diversi: la parte più “politica” spetterà a Montecitorio, che darà la fiducia al governo; quella di raccordo con le Regioni e gli Enti locali a Palazzo Madama, che diventerà il Senato delle Autonomie ed avrà voce in capitolo in tutti i provvedimenti di legge che riguarderanno le competenze regionali e locali.
Ma è ancora presto per parlare di evento storico. Diciamo piuttosto le cose come stanno: è stata messa la prima pietra di un edificio che per vedere la luce necessita di tempi lunghi e di numeri parlamentari robusti.

 

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