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Il cognome materno in Europa

di Mirko Spadoni

corte_europea_di_strasburgoLa Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia. I genitori devono avere la possibilità di dare ai figli il solo cognome della madre. I giudici hanno così accolto il ricorso presentato dai coniugi milanesi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, che si sono visti negare la possibilità di assegnare alla figlia Maddalena, nata il 26 aprile 1999, il cognome materno anziché quello paterno. L’Italia ha violato il diritto di non discriminazione tra i coniugi. “Se la regola che stabilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l’inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell’iscrizione all’anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne”, denunciano i giudici. Per inciso: la sentenza diverrà definitiva solo tra tre mesi. Il nostro Paese ha quindi ancora del tempo a disposizione per colmare questa lacuna. Lacuna che ormai da tempo – e ciclicamente – viene messa in evidenza. Già nel 2006, con la sentenza 16093, la prima sezione civile della Corte di Cassazione aveva sollevato la questione, ribadendo che “dare ai figli solo il cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale da superare, è auspicabile un intervento del legislatore”. Nella sentenza, i giudici ricordavano la convenzione di New York del 1979, ratificata dal nostro Paese nel 1985, che impegna gli Stati contraenti ad adottare misure in grado di cancellare ogni tipo di discriminazione nei confronti della donna nel matrimonio e nei rapporti familiari. La Cassazione chiedeva quindi al legislatore di intervenire per cambiare la norma in vigore, “retaggio di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna”. Un invito caduto però nel vuoto: la politica non si attivò e tutto restò come prima. Passò qualche anno e la Cassazione venne nuovamente chiamata in causa. Nel 2008, la sentenza 23934 della I Sezione civile di piazza Cavour, nata dal ricorso presentato sempre da Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, ribadiva – ancora una volta – che l’impossibilità di dare il cognome della madre ai figli è una consuetudine, “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più in sintonia con l’evoluzione della società e le fonti di diritto soprannazionali”. Nella sentenza, i giudici citavano il Trattato di Lisbona del 13 dicembre del 2007, che obbliga i Paesi contraenti (tra questi c’è anche l’Italia) “di vietare ogni discriminazione basata sul sesso di appartenenza”. E nonostante la prima proposta di legge a favore del cognome materno è del 30 ottobre del 1979. 
Sorge quindi legittima una domanda: cosa accade nel resto d’Europa? In Spagna vige la regola del “doppio cognome”, sancito dall’art. 109 del codice civile, modificato dalla legge n. 40 del 1999, secondo cui cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso in accordo tra di essi. E nell’eventualità in cui i due genitori non trovassero un’intesa? La normativa spagnola è – anche qui – molto chiara: in questo è attribuito al figlio il primo cognome del padre insieme al primo cognome della madre. Una volta maggiorenne, il ragazzo – o la ragazza – può proporre istanza per invertire l’ordine dei cognomi. In Francia, la disciplina dell’attribuzione del cognome di famiglia ai figli è stata modificata progressivamente a partire dal 2002 (legge n. 2002- 304 relative au nom de famille, e successive modifiche). Oltralpe, l’attribuzione non è più collegata allo stato matrimoniale dei genitori (fino al 1° settembre 2003 si trasmetteva il nome del padre per i figli legittimi), ma al fatto che la filiazione sia riconosciuta simultaneamente (genitori sposati o figlio riconosciuto da entrambi i genitori) o successivamente alla nascita (Code civil, articolo 311-21). E così nella trasmissione del cognome non esiste più distinzione tra la madre o il padre, permettendo al figlio di ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi. In caso di riconoscimento simultaneo del figlio, l’attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori che possono scegliere il cognome di uno o dell’altro o entrambi, affiancandoli secondo l’ordine che preferiscono. L’unico limite: ogni genitore può scegliere – obbligatoriamente – un solo cognome. La normativa transalpina scende anche nei dettagli, spiegando che i genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale di Stato civile, senza la quale il bambino assumerà il cognome del padre. Una volta scelto il cognome per il figlio primogenito, i genitori non possono tornare sui propri passi: la scelta è irrevocabile e si estende anche ai figli successivi della coppia. Nell’eventualità in cui il figlio venga riconosciuto a posteriori, il cognome che viene assegnato al bambino è quello del genitore che lo riconosce per primo. La legge permette però ai genitori di chiedere, attraverso la presentazione di una dichiarazione congiunta davanti al Cancelliere capo del Tribunale di prima istanza competente per territorio, che il bambino porti (in sostituzione di quello attribuito alla nascita) il cognome dell’altro genitore o i cognomi affiancati di entrambi. Le nuove normative valgono per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2005, per i figli adottati, assimilati ai figli legittimi, nel caso di adozione da parte di entrambi i coniugi. Nel Regno Unito, la pratica è sui generis: l’attribuzione del cognome ai figli non è infatti regolata da norme specifiche. Sono i genitori, investiti della parental responsibility, a dover – poter – decidere. Accade così che, al momento della registrazione all’anagrafe, al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori. Ma c’è di più: anche se è una pratica poco diffusa, i genitori possono anche decidere di assegnare un cognome diverso dal proprio. In Germania, la legge (disciplinata dagli articoli 1616-1618 del Codice civile tedesco, Burgerliches Gesetzbuch), non pone distinzione tra i figli nati nel matrimonio e quelli natial di fuori. I genitori possono così mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (Ehename) adottare ed assegnare ai figli. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto o seguito dal proprio. Se i genitori non portano alcun cognome coniugale e la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, ai figli viene assegnato il cognome del padre o della madre in base alla scelta operata, in comune accordo, dai genitori. Se la potestà spetta ad uno solo dei genitori, il figlio riceve il cognome che porta tale genitore. La prassi vuole che la dichiarazione avvenga davanti all’ufficiale dello Stato civile. Ma esiste anche la possibilità che i genitori non prendano nessuna decisione entro un mese dalla nascita del figlio. In casi simili, cosa prevede la legislazione tedesca? Il tribunale della famiglia (Familiengericht) richiederà ad uno dei due genitori di scegliere il cognome del bambino. Inoltre, il tribunale può imporre un termine entro il quale il genitore può esercitare il suo diritto di scelta. Se alla scadenza del termine tale scelta non è stata effettuata, il figlio riceve il cognome del genitore cui era stato trasferito il diritto di determinazione.

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