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“Premio di maggioranza distorsivo”

sondaggi_elezioni“La normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l’attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato”. Insomma, spiega la Consulta nelle motivazioni della sentenza del 4 dicembre in cui dichiarava illegittimo il Porcellum, al momento una legge elettorale in grado di ripartire seggi in caso di elezioni c’è, e se la si vuole cambiare la palla passa al legislatore. Il sistema che resta pertanto in vigore è un proporzionale puro con un’unica preferenza e senza premio di maggioranza. Il Porcellum è così svuotato dei suoi punti più controversi, comprese le liste bloccate tanto vituperate. Su cui, però, la Corte costituzionale non chiude la porta del tutto: se la lista è composta di pochi nominativi, ben identificabili, allora è possibile ricorrere allo strumento altrimenti, se troppo lunghe, “rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte dei seggi”. L’altra questione spinosa, quella relativa al premio di maggioranza, secondo la Consulta “è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione” capace di provocare “una distorsione” perché non impone “il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista”.
“Un’ulteriore censura – afferma ancora la Corte – è, infine, prospettata con riferimento agli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost., in quanto, posto che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia da Regione a Regione ed è maggiore nelle Regioni più grandi e popolose, il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori”.
Ad ogni modo “il principio fondamentale della continuità dello Stato, non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento”. “Le Camere – prosegue la Corte nella sua disamina – sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare”.
“È evidente – sottolinea in conclusione la Consulta – che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale”.
Dunque le motivazioni della sentenza della Consulta sembrano ammettere le tre proposte del Pd per cambiare la legge elettorale, compreso il sistema spagnolo con l’apertura ai listini corti.

 

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