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Il biotestamento in Europa (e ora in Italia)

L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento sul testamento biologico. Cosa prevede la legge, cosa ne pensano gli italiani e il quadro normativo nel vecchio continente
di Redazione

L’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento sul biotestamento, che ora è legge. I sì sono stati 180, 71 i no, sei gli astenuti. A votazione avvenuta c’è stato un grande applauso in Aula. La legge era attesa da tempo, ma quello italiano non era un caso isolato in Europa. Il trattato di riferimento è la Convenzione dei diritti dell’uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo) che all’art. 9 sancisce la libertà di scelta sulle cure («I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione»). Nel vecchio continente il testamento biologico è già presente nel Regno Unito, in Austria, in Croazia, in Spagna, in Ungheria, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Finlandia, in Svizzera, in Lussemburgo, in Portogallo e in Germania, seppure – va precisato – ogni caso si differenzia per limitazioni o condizioni particolari che si applicano alle decisioni prese in precedenza su cure o trattamenti cui non si vuole essere sottoposti. Ma la vera eccezione è rappresentata dalla Francia: il testamento biologico è previsto dalla normativa vigente, ma non ha un valore legale vincolante. In altre parole le anticipazioni del paziente hanno piuttosto un valore consultivo e devono essere valutate dal medico.

Cosa prevede, in sintesi, il testo appena approvato dal Senato? Secondo la nuova legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata: ad esempio, qualunque maggiorenne potrà rinunciare ad alcune terapie mediche, in particolare alla nutrizione e all’idratazione artificiale. Per quanto riguarda i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore». La nuova legge consente di specificare in anticipo quali trattamenti ricevere in caso di gravi malattie, attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) che possono essere sempre revocate, ma sono vincolanti per il medico curante, fatta eccezione nel caso in cui vengano scoperte nuove terapie, sconosciute al momento della sottoscrizione del Dat. Le Disposizioni anticipate di trattamento vanno redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, «possono essere espresse attraverso videoregistrazione». In caso di emergenza o di urgenza, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».

L’Eurispes, che nel 2015 e nel 2016 ha indagato sul tema, ha rilevato che in Italia i favorevoli al testamento biologico superano di gran lunga i contrari. Si esprimevano a favore del testamento biologico il 67,5% degli intervistati nel 2015, quota che nel 2016 è cresciuta al 71,6%, mentre i contrari si attestavano rispettivamente al 32,5% e al 28,4%. Discorso diverso per l’eutanasia, dove i pareri risultano essere meno discordanti (59,9% i favorevoli e 40,1% i contrari nel 2016), ma soprattutto per il suicidio assistito. In quest’ultimo caso, infatti, il 70,1% degli intervistati esprimeva un giudizio contrario nel 2016 mentre i favorevoli erano poco sotto il 30%.

 

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