La riforma del mercato del lavoro (in pillole)/5
(continua) All’interno del documento ministeriale, due capitoli riguardanti la riforma del mercato del lavoro sono dedicati all’attuazione del diritto al lavoro dei disabili e agli interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati. In entrambi i casi parliamo di norme finalizzate alla tutela e all’inclusione di categorie tra le più penalizzate.
In particolare – si legge nel testo del ministero del Lavoro – “si intende includere nel numero di lavoratori utilizzato quale base per il calcolo della quota di riserva per l’assunzione dei disabili tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, con l’esclusione di alcune tipologie (i disabili già in forza, i dirigenti, i soci delle cooperative, i contratti di reinserimento, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero, i lavoratori socialmente utili assunti, i lavoratori a domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione). È inoltre necessario – si legge ancora nel documento – contrastare l’abuso dell’istituto degli esoneri, totale o parziale, che nella normativa vigente permette ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori, per le speciali condizioni della loro attività e per determinate mansioni, l’esclusione dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità”.
Il capitolo dedicato agli immigrati spiega che “per evitare che la crisi economica determini l’irregolarità dei lavoratori stranieri che abbiano perso il posto di lavoro, occorre adottare misure che ne facilitino il reinserimento nel mercato, favorendo l’offerta che provenga dal bacino di immigrati già all’interno del paese piuttosto che ricorrendo a nuovi flussi dall’estero”.
In pratica, viene spiegato nel documento ministeriale, “la perdita del posto di lavoro non può comportare la revoca del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari, ma occorre prolungare il periodo in cui il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento, estendendolo anche a tutto il periodo in cui sia ammesso a una prestazione per disoccupazione”.
F. G.
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