“Il ddl esiste”. Come cambia l’art. 18 | T-Mag | il magazine di Tecnè

“Il ddl esiste”. Come cambia l’art. 18

“Il ddl esiste”, assicura il ministro Fornero. Ma iniziamo con il dire che si tratta di una bozza non definitiva e che, una volta trasmessa alle Camere, potrebbe ancora cambiare. La riforma del mercato del lavoro mantiene il suo impianto di origine (che su T-Mag abbiamo provato a riassumere in diverse puntate). I contratti a tempo determinato costeranno di più, così come previsto dalle linee guida, l’apprendistato rappresenterà il viatico ad un ingresso stabilizzato nel mondo del lavoro e le intenzioni di incrementare l’occupazione tra le categorie più deboli (giovani e donne) restano tali e quali a come erano state formulate in origine.
I toni enfatici con cui è stato presentato il ddl, per cui il governo confida in una rapida approvazione da parte del Parlamento, hanno avallato la portata storica del provvedimento. Questo, a sentir parlare il premier Mario Monti durante la conferenza stampa di mercoledì. A ben vedere, però, la portata storica della riforma viene meno a causa del passo indietro (per altri, Pd e Cgil su tutti, un passo in avanti) sulla flessibilità in uscita. Sia beninteso: più volte, anche tramite le interviste che molti giuslavoristi ci hanno concesso in questi mesi, abbiamo sottolineato come la discussione sorta sull’articolo 18 fosse meramente ideologica. Che non è l’articolo 18 a bloccare il tasso di occupazione e che ciò non vuol dire che l’argomento debba essere tuttavia un tabù. Alla fine l’esecutivo ha in minima parte ceduto alle altrui richieste, salvaguardando l’essenza generale dell’articolo 18 (e non c’è da meravigliarsi per l’annuncio da parte del Pdl di eventuali modifiche al ddl).
In sostanza è stata mantenuta la possibilità del reintegro anche per i licenziamenti oggettivi di natura economica solo nel caso in cui per il giudice vi sia una “manifesta insussistenza”, altrimenti verrà disposto l’indennizzo. Per quest’ultima fattispecie il governo ha ottenuto in compenso che la durata dell’indennizzo passi dalle 15-27 alle 12-24 mensilità. Per i licenziamenti economici che non risulteranno manifestamente insussistenti ci sarà solo l’indennizzo.
Per il resto, come avevamo già osservato la scorsa settimana, i licenziamenti ritenuti illegittimi non saranno più puniti con il reintegro, a parte quelli discriminatori per i quali non cambierà nulla rispetto al passato. Il giudice in questo modo stabilirà tra indennizzo e reintegro.

F. G.

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Perché le riforme sono indispensabili
La differenza tra la politica e il reale

 

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