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Province, cambia la legge elettorale. Presidente e Consiglio scelti dai sindaci

Il Consiglio dei Ministri è intervenuto sulle seguenti materie:

A – DISEGNO DI LEGGE SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato invia definitiva, su proposta del Ministro dell’Interno, il disegno di legge che disciplina le modalità di elezione di secondo grado dei Consigli provinciali e dei Presidenti della Provincia. Il risparmio atteso dal nuovo sistema è di 120 milioni di Euro per lo Stato e di circa 199 milioni di Euro per le Province.

Il nuovo “modello elettorale provinciale” è di tipo proporzionale, fra liste concorrenti, senza la previsione di soglie di sbarramento e di premi di maggioranza. Gli elementi che lo caratterizzano sono:

1. elezione contestuale del Consiglio provinciale e del suo Presidente;

2. elettorato passivo riservato ai Sindaci e consiglieri in carica al momento della presentazione delle liste e della proclamazione;

3. ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Provincia è collegata a una lista di candidati al Consiglio provinciale;

4. i votanti possono esprimere fino a due preferenze: se decidono di esprimere la seconda preferenza, una delle due deve riguardare un candidato del Comune capoluogo o di sesso diverso da quello a cui è destinata la prima preferenza;

5. è proclamato Presidente della Provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si prevede il ballottaggio. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano d’età.

6. Le cariche di Presidente e Consigliere provinciale sono compatibili con quelle di Sindaco e Consigliere comunale. È però vietato il cumulo degli emolumenti.

B – COORDINAMENTO LEGISLATIVO, REGOLAMENTARE E AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ALCUNI ORGANISMI D’INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

Nell’ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari è contenuta nel Testo unico sulla finanza e nei regolamenti di Banca d’Italia e Consob.

L’approvazione del decreto legislativo che attua la direttiva europea sul coordinamento della normativa in tema di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, proposta dai Ministri degli Affari europei e dell’economia e finanze, in concerto con i Ministri degli Affari esteri, della Giustizia e dello Sviluppo economico, mira a realizzare 3 obiettivi:

1. Il miglioramento delle condizioni di concorrenza tra gli organismi d’investimento collettivo, garantendo così una tutela più efficace dei detentori delle quote e degli investitori. Attraverso le cd. “informazioni chiave” che gli organismi di investimento dovranno dare agli investitori, questi ultimi avranno la possibilità di conoscere la natura e i rischi dei prodotti di investimento, garantendosi così la possibilità di operazioni più sicure.

2. L’introduzione di un’autorizzazione uniforme per tutti gli organismi di investimento collettivo. Grazie al cd. “passaporto europeo”, ciascun organismo, ottenuta l’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine, avrà possibilità di operare in tutti gli Stati membri, aprendo apposite succursali.

3. Il riconoscimento di fusioni transfrontaliere tra tutti gli organismi di investimento collettivo. Per semplificare le fusioni gli Stati membri potranno ricorrere alle tecniche di fusione già previste nei rispettivi ordinamenti.

C – AVVIO, ESERCIZIO E VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sull’avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica. Il decreto legislativo introduce alcune modifiche al Testo Unico bancario e tra queste, in particolare:

1. una più ampia definizione di “prestazione di servizi di pagamento”. La nuova definizione è volta a favorire l’innovazione tecnologica, poiché consente di includere non soltanto tutti i prodotti di moneta elettronica attualmente disponibili sul mercato, ma anche quelli che verranno sviluppati in futuro.

2. individua i soggetti ai quali è riservata l’emissione di moneta elettronica. Si tratta della Banca centrale europea, delle banche centrali comunitarie, di Poste italiane, dello Stato italiano e degli altri Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.

3. Introduce nuove forme di tutela del consumatore (es. forme di rimborso della moneta versata o forme di tutela delle somme del cliente su cui non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica)

D – MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L’INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI E CONTRO LA LORO DIFFUSIONE NELLA COMUNITÀ

Il settore fitosanitario è regolato, a livello internazionale, dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO del 1952, e dall’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel corso degli anni sono emerse alcune difficoltà di applicazione della normativa italiana che recepisce le norme internazionali e comunitarie, rendendo sempre più urgente la necessità di aggiornarne i contenuti, adeguandoli alle nuove condizioni produttive e di mercato e alle nuove conoscenze in campo scientifico e tecnico.

Per far fronte a queste necessità, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schem a di decreto legislativo – proposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – che modifica la legislazione vigente. Le misure contenute nel nuovo testo normativo introducono ulteriori garanzie alla sicurezza sotto il profilo fitosanitario dei vegetali e prodotti vegetali nel territorio nazionale.

Il nuovo testo non affida nuovi compiti ai Servizi fitosanitari regionali. Si limita a modificare le procedure e le modalità dei controlli da mettere in atto, adeguandoli alla normativa europea.

E – RATIFICA ED ESECUZIONE DI ATTI INTERNAZIONALI

I due Accordi con la Serbia consentiranno di consolidare la collaborazione, in ambiti fondamentali come la cultura, la formazione, la scienza e tecnologia, con un Paese cui l’Italia è legato da una partnership strategica considerando la Serbia un esempio da seguire per tutti quei Paesi che vedono nell’Europa un traguardo da raggiungere.

In questo contesto, l’Accordo di cooperazione culturale e di istruzione prevede iniziative e collaborazioni in campo artistico, universitario e scolastico e l’offerta di borse di studio. Darà anche vita a forme di cooperazione nella conservazione, nella tutela, nel restauro e nella valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, come pure nel contrasto ai trasferimenti illeciti di beni culturali, nella tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale – in armonia con la normativa internazionale e nazionale. L’Accordo prevede anche una stretta cooperazione nei campi dell’archivistica e biblioteconomia, dell’informazione, dell’editoria, delle attività sportive e degli scambi giovanili.

Dal canto suo, l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica apre la possibilità di importanti collaborazioni in settori come la biomedicina, la biotecnologia, l’agricoltura e le tecnologie alimentari, l’energia, la tutela dell’ambiente, la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, le nanotecnologie e i nuovi materiali, l’informatica, le telecomunicazioni, l’applicazione della tecnologia nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione dei beni culturali. Altro aspetto di grande rilievo sono le collaborazioni, scambi ed intese fra istituzioni universitarie e di ricerca, e l’ impegno per la protezione della proprietà intellettuale.

L’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Pakistan ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare, nello spirito di amicizia che caratterizza le relazioni fra Roma e Islamabad, la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Una volta in vigore, assicurerà anche un’adeguata cornice giuridica e istituzionale per l’ulteriore progresso di programmi di cooperazione industriale, a beneficio dei settori produttivi e commerciali dei due Paesi. La ratifica dell’Accordo si inquadra in una fase particolarmente positiva dei rapporti tra i due Paesi, confermata anche dall’incontro di appena cinque giorni fa tra il Presidente Monti e l’omologo pakistano Gilani, in Cina, a margine del Forum dell’Asia a Boao.

L’Egitto è un partner regionale di rilevanza strategica per l’Italia, e l’Accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate consolida la collaborazione fra Roma e Il Cairo in due settori considerati cruciali per sostenere i processi di transizione democratica avviati con la stagione delle primavere arabe: la tutela dei diritti umani fondamentali e la sicurezza. L’Accordo consente ai cittadini dei due Paesi, condannati e detenuti nell’altro Stato, di scontare la pena inflitta nel Paese di origine. L’ intesa si è resa necessaria perché l’Egitto non ha aderito alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, che costituisce lo strumento giuridico più applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti per eseguire condanne definitive. E’ significativo che le proposte italiane per il recepimento dei principi della Convenzione siano state accolte da parte egiziana. In particolare, è stato stabilito che il trasferimento del detenuto può avvenire solo con il suo consenso, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

F – ESAME PRELIMINARE DI DECRETI LEGISLATIVI

Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato 5 decreti legislativi. Si tratta di:

1. Decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Il decreto, proposto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari europei, di concerto con gli altri Ministri competenti, si propone di migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese multinazionali. In particolare, il provvedimento risponde alla necessità di incrementare il numero dei comitati aziendali europei, consentendo al tempo stesso la continuità degli accordi vigenti.

2. Decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in tema di servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica; della direttiva europea sul trattamento dei dati personali e tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche; del regolamento comunitario sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

La legge comunitaria 2010 ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi in tema di comunicazioni elettroniche e protezione dei dati personali. Il decreto legislativo proposto dai Ministri degli Affari europei e dello Sviluppo economico, recepisce, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell’Economia e finanze e della Giustizia la normativa comunitaria in materia, mirando a rafforzare la tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo “spam”. Nomi, indirizzi e-mail e informazioni bancarie dei clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione e di accesso ad Internet e, in particolare, i dati su ogni telefonata e sessione in rete devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, accidentale o fraudolento. La responsabilità, in tutti questi casi, è degli operatori.

Le nuove norme introducono, per la prima volta in Europa, le notifiche obbligatorie per le violazioni dei dati personali. Ciò significa che i fornitori di comunicazioni saranno obbligati a informare le autorità e i loro clienti delle violazioni della sicurezza che lede i loro dati personali. Inoltre, le norme in materia di privacy e protezione dei dati vengono rafforzate in merito all’uso dei cookies (le stringhe di testo che memorizzano le scelte di navigazione degli utenti) e di sistemi simili.

3. Decreto legislativo di attuazione della normativa comunitaria sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Il decreto legislativo, proposto dal Ministro per gli Affari europei e dal Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell’Economia e finanze e della Giustizia, modifica alcune disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, adeguandole alla normativa europea.

Le modifiche perseguono diverse finalità. In particolare:

– promuovere investimenti efficienti e innovazione nel campo delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ad esempio attribuendo alle autorità nazionali di regolamentazione la possibilità di imporre la condivisione di facilities di comunicazione elettronica o di “proprietà”, tra cui: edifici, cablaggi, antenne e torri, nonché elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari.

– rafforzare le prescrizioni in materia di sicurezza e integrità delle reti, a garanzia degli utenti.

– rafforzare la tutela degli utenti finali, in particolare i disabili (cui viene garantito un accesso ai servizi equivalente a quello degli altri utenti), gli anziani, i minori e i portatori di esigenze sociali particolari. Vengono rafforzati anche i diritti degli utenti in materia di trasparenza nei rapporti con i fornitori di servizi.

4. Decreto legislativo di attuazione della normativa comunitaria in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Il decreto, proposto dai Ministri per gli affari europei e infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, dell’Interno, della Giustizia, dell’Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico, ha come obiettivo principale l’accrescimento della sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguandole al progresso tecnico.

In particolare, le disposizioni introdotte dal decreto intervengono in tema di trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e per vie navigabili interne.

E’ quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri.

5. Decreto legislativo che recepisce le norme comunitarie in materia di formazione e mantenimento del capitale sociale, di fusioni di società per azioni, di scissioni di società per azioni, e in materia di fusioni transfrontaliere di società per azioni, al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi in particolare agli obblighi di pubblicazione e di documentazione a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione, domestiche e transfrontaliere.

 

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