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Protezione civile, ok preliminare del Consiglio dei ministri alla riforma

La riforma della Protezione civile riorganizza la struttura operativa e accelera i tempi d’azione del Servizio nazionale per la protezione civile. L’obiettivo – già emerso in occasione della riunione operativa sull’emergenza neve tenutasi a Palazzo Chigi il 6 febbraio 2012 – è di rafforzare l’efficacia nel monitoraggio il controllo e nella gestione delle emergenze. Il testo della riforma è stato illustrato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e discusso dal Consiglio dei Ministri. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato.

I contenuti essenziali – si legge nella nota – della riforma approvata in via preliminare, che verrà finalizzata dal Consiglio dei Ministri dopo l’esame da parte della Conferenza Unificata che si terrà il 19 aprile, sono i seguenti:

1. Sono meglio specificati, attraverso una ridefinizione, i compiti del Servizio nazionale di protezione civile. Sono puntualmente individuate anche le attività di protezione civile, individuando tre tipologie: a) la previsione, diretta all’identificazione degli scenari di rischio e dei rischi per i quali è possibile il preannuncio, il monitoraggio, la sorveglianza e vigilanza in tempo reale; b) la prevenzione volta ad evitare o ridurre le possibilità di danni; c) l’attività di primo soccorso e assistenza, cui segue il superamento dell’emergenza.

2. Si innova rispetto al regime attuale, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini di protezione civile, possa esercitare in proprio le funzioni di promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni statali e locali e di ogni altra istituzione pubblica e privata sul territorio, ovvero che egli possa delegare tali funzioni al solo Ministro dell’Interno.

3. Sono meglio chiarite le tipologie di rischio, che vengono distinte in tre categorie: a) le calamità che possono essere affrontate mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni in via ordinaria; b) quelle che per la loro natura, intensità ed estensione comportano l’intervento coordinato di più soggetti competenti in via ordinaria; c) infine, quelle che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

4. Al verificarsi o nell’imminenza dell’evento calamitoso, il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente, o del Ministro dell’interno se delegato, previa intesa con la Regione interessata, delibera lo stato di emergenza, determinandone contemporaneamente la durata e l’estensione territoriale e indicando contestualmente l’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi successivi. La durata dello stato di emergenza è di regola 60 giorni (prorogabile di altri 40 con delibera del Consiglio dei Ministri).

5. Sono così individuate e distinte, sin dal primo momento, la fase del soccorso, di competenza della protezione civile e della durata massima di 60 (più 40) giorni, da quella del superamento dell’emergenza, affidata all’Amministrazione competente in via ordinaria.

6. Durante la fase dell’emergenza il potere di ordinanza è esercitato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, se a ciò delegato dal Presidente o dal Ministro. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa della Regione interessata. Tali ordinanze possono disporre esclusivamente in ordine all’organizzazione degli interventi di urgente soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall’evento, nonché di quelli provvisionali indispensabili alle prime necessità e nei limiti delle risorse disponibili.

7. Le ordinanze emanate entro i primi 20 giorni dall’evento sono immediatamente esecutive e sono emanate senza il concerto del MEF, al quale sono comunicate per una verifica i cui esiti saranno comunicati al Presidente del Consiglio. In questa fase il Capo della protezione civile agisce con massima flessibilità e libertà, senza bisogno di acquisire concerti o visti preventivi. Dopo i primi 20 giorni dall’evento le ordinanze devono ricevere il concerto del MEF limitatamente ai profili finanziari.

8. Entro 10 giorni dalla fine dell’emergenza il Capo della protezione civile disciplina con ordinanza il passaggio all’amministrazione ordinaria. Nei 6 mesi successivi può tuttavia emanare disposizioni derogatorie alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

9. Nel momento della dichiarazione dello stato di emergenza si provvede al fabbisogno finanziario utilizzando le risorse del fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato anche il fondo spese impreviste, lo stesso è immediatamente e obbligatoriamente reintegrato con risorse ordinarie e/o con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui carburanti, stabilita dal Consiglio dei Ministri in misura non superiore a cinque centesimi per litro. Al momento della dichiarazione dello stato di emergenza, inoltre, le Regioni hanno facoltà di elevare l’imposta regionale sulla benzina di loro competenza sino al massimo di cinque centesimi per litro.

10. La flotta antincendio della protezione civile è trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre il Centro operativo aereo unificato rimane alle dipendenze della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile.

Le gestioni commissariali che operano già all’entrata in vigore della riforma non vengono prorogate o rinnovate, fatte salve alcune eccezioni, debitamente motivate. Il Presidente del Consiglio o, per sua delega, il Ministro dell’Interno, individuerà le amministrazioni pubbliche che subentreranno con poteri ordinari nella gestione dei finanziamenti esistenti. Le attuali gestioni commissariali relative a situazioni di emergenza sono indicate nell’allegato al comunicato.

 

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