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La riforma dell’apprendistato nella contrattazione collettiva

di Enrica Carminati

All’inizio di aprile, a poco più di cinque mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 167/2011 e a circa tre settimane dallo scadere della fase transitoria di accompagnamento dal “vecchio” al “nuovo”, diveniva di giorno in giorno più concreta e reale l’ipotesi del prematuro fallimento della riforma del contratto di apprendistato che, stante l’immobilità diffusa delle parti sociali (e di molte regioni), sembrava destinata a rimanere, nell’immediato, lettera morta. Ecco che così, un po’ all’italiana, iniziava a circolare la voce insistente di una proroga, tanto che anche nel documento programmatico reso pubblico dal Ministero del lavoro lo scorso 23 marzo, si leggeva: «[…] sulla premessa, condivisa da tutte le parti sociali, di individuare nell’apprendistato, articolato nelle tipologie previste, il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro, la riforma [del mercato del lavoro] rispetta sostanzialmente l’impianto del d.lgs. n. 167/2011, della quale Regioni e parti sociali dovranno promuovere l’implementazione entro il termine attualmente fissato del 25 aprile 2012».
«Attualmente», eloquente avverbio che lasciava aperta la via ad uno slittamento della deadline del 25 aprile. Invece, quando ormai sembrava tardi, le parti sociali hanno risposto alla chiamata e, a cavallo della Pasqua, hanno sottoscritto accordi e intese volti a recepire nei singoli settori produttivi (quasi tutti) la riforma del 2011. Del resto, l’impegno assunto con l’accordo del 27 ottobre 2010 per il rilancio del contratto di apprendistato prima, e in fase di
concertazione ed elaborazione del Testo Unico poi, era troppo serio e importante per lasciare senza un’adeguata risposta i tanti giovani che oggi faticano ad inserirsi o a qualificarsi nel mercato del lavoro. La mobilitazione “last minute” si può probabilmente ricondurre, allora, non a disinteresse, ripensamenti o alla difficoltà della trattativa, quanto piuttosto alla volontà di attendere, fino all’ultimo, che fosse chiara e definita la linea di indirizzo della più complessiva riforma “Monti-Fornero”.
A dire il vero, alcuni settori, precursori, già tra novembre e dicembre dello scorso anno avevano recepito la nuova disciplina del contratto di apprendistato, facendo così da apripista. Primo in assoluto è stato il Ccnl degli studi professionali, rinnovato il 29 novembre 2011, cui va attribuito il merito di aver preso in considerazione non solo la tipologia professionalizzante, ma anche, per quanto di competenza, l’apprendistato di primo livello e quello di alta formazione e ricerca.
Interessanti, in modo particolare, sono le tre tabelle retributive, che, per ogni tipologia, individuano la progressione economica da seguire in parallelo al percorso di crescita dell’apprendista. Mentre
per il professionalizzante la partenza è, per i primi dodici mesi, al 70% della retribuzione del lavoratore qualificato di pari livello, per raggiungere poi nei mesi finali il 93%, per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale la scala va dal 45% al 65% e, per quello alto, dal 40% al 60%. Diversità, significative, che si giustificano alla luce del differente carico formativo, massiccio per il primo e terzo tipo, più contenuto per la fattispecie professionalizzante.
Di poco successivo, 16 dicembre 2011, è l’accordo di rinnovo del Ccnl per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, che aggiorna la precedente disciplina del contratto di apprendistato per «consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali». Lo schema contrattuale segue l’impostazione del Testo Unico, concentrandosi sulla tipologia professionalizzante, ammessa per tutte le qualifiche e mansioni contemplate nel sistema di classificazione del personale, esclusi i profili di infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico e psicologo.
Da segnalare anche il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese esercenti attività nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica ed affini, che, a dire il vero, declina una disciplina dell’apprendistato, che, senza mai fare cenno al d. lgs. n. 167/2011, ma semmai all’art. 49 del d. lgs. n. 276/2003, pare fare un mix tra vecchio e nuovo modello, continuando a prevedere, tra l’altro, per i livelli più elevati, durate fino a quarantotto e sessanta mesi per la fase formativa del contratto, dunque ben oltre i limiti fissati dal Testo Unico.
Dopo un lungo stand by nei mesi di gennaio e febbraio, la massima produzione di intese in materia di apprendistato, si è registrata poi tra la fine di marzo e la seconda metà di aprile.
Il 24 marzo, il 28 marzo e il 17 aprile si sono susseguiti gli accordi per il terziario e il turismo (rispettivamente, dal lato datoriale, Confcommercio-Imprese per l’Italia, Confesercenti e Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti).
Del 5 aprile è invece l’intesa per l’apprendistato professionalizzante in somministrazione, firmata da Assolavoro, da una parte, e Felsa Cisl e Uil tem.p dall’altra; non invece dalla Nidil Cgil, per espressa contrarietà con alcuni passaggi dell’accordo ritenuti non conformi al dettato legislativo, in particolare là dove si lascia aperta la strada alla possibilità di somministrare a termine apprendisti.
Il 18 aprile è la volta dell’industria, con un accordo interconfederale tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil che, con carattere sussidiario e cedevole rispetto alle discipline che interverranno per le singole categorie, consentirà di assumere apprendisti anche dopo il 25 aprile, grazie a interventi volti unicamente ad armonizzare le attuali disposizioni contrattuali al dettato del d. lgs. n. 167/2011 (adeguamento delle durate massime, previsione generale del sottoinquadramento fino a due livelli, definizione del termine di preavviso per l’ipotesi di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c., ecc…).
Via dell’accordo interconfederale seguita, il giorno seguente, da Agci, Confcooperative e Legacoop e il 20 aprile da Confapi.
In queste ore dovrebbe essere in firma l’intesa per gli artigiani, che certamente non possono esporsi al rischio di rendere non operativo uno strumento come l’apprendistato, storicamente e fortemente utilizzato nel comparto per l’ingresso e la formazione dei giovani.
In trattativa, pare, le banche.
Fino ad ora dunque, con una rincorsa contro il tempo, le parti sociali hanno recepito la riforma del 2011, tendenzialmente adeguando le precedenti discipline contrattuali ai precetti del d. lgs. n.
167/2011. Nei prossimi mesi sarà interessante monitorare gli ulteriori sviluppi, anche a livello territoriale, così da cogliere eventuali spunti di originalità e lungimiranza.

Enrica Carminati
Adapt Research Fellow

Per gentile concessione di Adapt – Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali (www.adapt.it)

 

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