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Cosa è la Convenzione di Lanzarote

Con l’approvazione di mercoledì in Senato (262 i sì), l’Italia ha ratificato la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007, introducendo nel codice penale l’Articolo 414 bis che chiarisce il reato di pedofilia e inasprisce le pene (in compenso l’Aula di Palazzo Madama ha respinto l’ordine del giorno della Lega Nord, favorevole alla castrazione chimica).
Cosa è la Convenzione di Lanzarote? “Si tratta – si legge sul sito del ministero delle Pari opportunità – di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime.
La Convenzione ha un grande impatto etico, culturale e sociale perché gli Stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale. L’obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l’ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo”.
Viene spiegato al dettaglio anche cosa preveda l’Articolo 414 bis: “Punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, pubblicamente, fa apologia di questi delitti”.
Inoltre, con la Convenzione viene introdotto “l’articolo 609 undecies (Adescamento di minorenni – grooming), che stabilisce che per ‘adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione’ e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni”.

 

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