Droghe, “per il consumo di gruppo sanzioni amministrative”
L'”irrilevanza penale” del consumo di gruppo di stupefacenti “non toglie” che tali condotte “siano vietate e che il trasgressore sia assoggettabile a sanzione amministrativa”. La Cassazione decide di fare chiarezza, con un comunicato, sulla recente sentenza delle sezioni unite penali sull’uso di gruppo.
La sentenza, pronunciata giovedì scorso, ha confermato, ricorda la Suprema Corte, l’interpretazione già affermata dalle stesse sezioni unite penali nel 1997 (sentenza n.4/1997) che aveva ritenuto “non punibili penalmente e rientranti nella sfera dell’illecito amministrativo” previsto dall’articolo 75 del Dpr 309/1990 (Testo unico su stupefacenti), “l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate esclusivamente all’uso personale che avvengano per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi, nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo”.
Con la nuova decisione della scorsa settimana, di cui ancora si attende il deposito delle motivazioni, la Cassazione ha ritenuto che “le modifiche introdotte con la legge di conversione del dl n.272/2005 non siano rilevanti al fine di ritenere incriminabili l’acquisto o la detenzione comuni di sostanze stupefacenti finalizzati a un uso personale”. Resta fermo, infine, osserva la Cassazione, che “in ogni caso di acquisto o di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, effettuati in forma sia individuale sia comune, conservano piena applicabilità le sanzioni amministrative previste dagli articoli 75 e 75 bis del citato Dpr n.309/1990”.