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L’elezione del Capo dello Stato

di Mirko Spadoni

parlamentoGiovedì 18 aprile, il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo capo dello Stato, che dovrà succedere a Giorgio Napolitano.
In tutto sono oltre mille le persone chiamate a prendere parte alle votazioni. E questo perché, secondo l’articolo 83 della Costituzione, il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, ovvero dai componenti della Camera e del Senato, a quali vanno inoltre aggiunti alcuni delegati eletti dai consigli regionali.
Ogni consiglio regionale ha diritto ad eleggerne tre, ogni consiglio ad eccezione della Valle d’Aosta, che ne può nominare solamente uno.
Parteciperanno quindi alle votazioni 630 deputati, 315 senatori eletti più i senatori a vita (in questo caso quattro), tre delegati per 19 regioni e un delegato della Valle d’Aosta. Per un totale di 1007 membri. Può però accadere che qualcuno possa non prendere parte all’Assemblea. Secondo quanto prevede la Costituzione, l’avvio delle votazioni per l’elezione del capo dello Stato deve avvenire 30 giorni prima della fine del mandato del presidente della Repubblica. Napolitano lascerà l’incarico il 15 maggio, quindi, almeno in linea teorica il Parlamento si sarebbe dovuto riunire per la prima volta il 15 aprile. Tuttavia, la presidente della Camera Laura Boldrini, ha dato la comunicazione ufficiale per il 18. Una volta riunitosi, il Parlamento verrà presieduto dalla presidente della Camera dei deputati. Così come anche è della Camera il regolamento che si applica nelle sedute e l’aula dove si svolgeranno le votazioni.
Può essere nominato capo dello Stato, qualunque cittadino abbia compiuto i cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi (nel nostro caso quindi i voti richiesti sono 671), mentre dalla quarta votazione in poi basta la maggioranza assoluta (in questo caso 504 membri).
Secondo quanto prevede la Costituzione, i delegati regionali devono essere nominati in modo tale da garantire “la rappresentanza delle minoranze”. In virtù di ciò, solitamente i consigli regionali riservano uno dei tre delegati all’opposizione. Gli altri due, invece, vengono scelti tra le cariche principali degli organi politici regionali: la scelta cade di solito tra il presidente della regione, il vicepresidente della giunta, il presidente del consiglio regionale o il capogruppo del partito di maggioranza in consiglio.
Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, invece, solitamente il delegato è il presidente della regione. Una volta eletto, il presidente della Repubblica rimane in carica per i sette anni successivi, duranti i quali non può svolgere nessun’altra funzione né può ricoprire altri incarichi pubblici o privati. Il mandato non può neanche essere sospeso e nel caso in cui il capo dello Stato sia impossibilitato, per un lungo viaggio all’estero o per un impedimento fisico, la carica viene ricoperta dal presidente del Senato, che è un presidente supplente e non un suo “vice”.

 

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