Ricorsi e differenze tra istituzioni
Di Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte di Giustizia dell’Unione europea si è molto sentito parlare in questi giorni. Entrambi gli organi sono stati chiamati in causa nell’ambito della sentenza Mediaset per cui Silvio Berlusconi è stato condannato a quattro anni per frode fiscale, per quanto – e spesso si fa confusione – le istituzioni coinvolte svolgano mansioni diverse.
Tanto nel caso del ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha sede a Strasburgo) quanto in quello giunto negli uffici della Corte di Giustizia dell’Ue (con sede a Lussemburgo) si fa riferimento in particolare al principio di “irretroattività” per il quale non ci può essere una pena in assenza di una legge che identifichi un reato (si parla della legge Severino sulla incandidabilità di coloro che ricevono una condanna superiore ai due anni di reclusione).
La Corte di Giustizia dell’Ue svolge prettamente funzioni giurisdizionali ed è ripartita in Corte di giustizia, Tribunale di primo grado e Tribunali specializzati. La funzione è quella di assicurare “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati”, vale a dire la corretta applicazione del diritto dell’Ue da parte degli Stati membri. Dunque la Corte giudica sui ricorsi per la violazione dei Trattati comunitari, proposti dalla Commissione europea o da uno Stato membro e
verifica la legittimità sugli atti normativi adottati dalle istituzioni dell’Ue (e ciò permette, in caso di necessità, di richiedere l’annullamento delle norme comunitarie illegittime). Al fine di risolvere controversie, alla Corte è affidato il compito di valutare le questioni pregiudiziali sollevate – appunto – dai giudici nazionali degli Stati membri dell’Ue. In questo modo la Corte può pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria. I privati possono, non oltre i due mesi dalla notifica, chiedere l’annullamento degli atti giuridici che li riguardano.
Al contrario la Corte europea dei diritti dell’uomo fa riferimento al Consiglio d’Europa (da non confondersi, anch’esso, con il Consiglio europeo) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Proprio in virtù di quanto previsto dalla Convezione che la Corte di Strasburgo può pronunciarsi sia su ricorsi individuali che ricorsi da parte degli Stati contraenti che paventino la violazione di una delle disposizioni della Convenzione stessa. Si tratta però, è bene precisare, di una funzione di sussidio rispetto agli organi giudiziari nazionali. Nel caso specifico di Silvio Berlusconi, la Corte ha già fatto sapere che ci vorranno tre o quattro mesi prima che possa verificarsi l’ammissibilità del ricorso presentato a Strasburgo.