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Come cambiano le pensioni

di Mirko Spadoni

inps_pensioniEnnesima rivoluzione per il sistema pensionistico italiano. Con il via libera ottenuto al Senato nella sera di lunedì 23 dicembre, la legge di stabilità e il ddl Bilancio – previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – entrano in vigore, introducendo infatti molte novità.
Imposto dalla riforma voluta dal governo Monti e dal ministro Fornero, torna l’adeguamento al costo della vita per le pensioni superiori a 1.486 euro lordi al mese (ovvero tre volte il minimo) e che non riguarderà quelle oltre i 2.973 euro lordi (ovvero 6 volte il minimo).
La legge di Stabilità prevede l’adeguamento al 100% per le pensioni fino a 3 volte il minimo, al 95% per i trattamenti fra 3 e 4 volte; al 75% per gli importi compresi fra 4 e 5 volte; e al 50% per quelli superiori a 6 volte. A quelle superiori a questo importo viene offerto un adeguamento di 14,70 euro. Da tener presente, inoltre, che il nuovo meccanismo di rivalutazione non avviene più a scaglioni come prima. Questo significa che le riduzioni, quando previste, riguardano l’intero assegno e non solo la parte eccedente la soglia garantita.
Il dato da cui partire è l’andamento dell’indice Istat per le famiglie di operai e impiegati, leggermente differente da quello generale. Impossibile conoscere l’andamento per tutto il 2013, ma secondo le stime elaborate sulla base dei dati raccolti nel corso dei primi nove mesi dell’anno e previste dalla legge: l’incremento dei prezzi si proietterebbe dunque all’1,2%, contro il 3% riconosciuto a partire dal gennaio scorso sulla base della variazione dei prezzi nel 2012. Giusto per farsi un’idea: l’aumento di gennaio 2014, dopo il ripristino “rivisitato” del meccanismo: più 1,2% (100% dell’indice Istat) sulle pensioni d’importo mensile sino a 3 volte il minimo di dicembre 2013 (fino a 1.487 euro); più 1,08% (95% dell’indice) per quelle d’importo mensile compreso tra 3 e 4 volte il minimo (da 1.487 a 1.982 euro); più 0,90% (75% dell’indice) per quelle d’importo mensile compreso tra 4 e 5 volte il minimo (da 1.982 a 2.478 euro); più 0,60% (50% dell’indice) per quelle d’importo mensile compreso tra 5 e 6 volte (da 2.478 a 2.973 euro). 
Ma – a partire da 6 volte il minimo (ovvero 2.973 euro mensili) – scatta un altro tipo di decurtazione: l’incremento è limitato al 40%, (ossia un aumento dello 0,48%, il 40% appunto di 1,2), ma viene applicata solamente alla quota di pensione che non supera questa soglia. Cosa comporta? Il blocco dell’aumento a poco meno di 15 euro al mese. Tutti gli importi – puntualizziamo – sono al lordo dell’Irpef. Torna anche il contributo di solidarietà per gli assegni oltre 90 mila euro. Per inciso: la scorsa estate, la Corte costituzionale aveva deciso di cancellarlo, giudicando incostituzionale un comma del decreto legge 98 del 2011. La norma censurata disponeva un contributo perequativo per le pensioni oltre 90 mila euro lordi. Si trattava, secondo il parere dei giudici, di “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini”. Questa volta sarà del 6-12% sugli importi superiori a 6.936 euro lordi al mese (90.168 euro all’anno). Il motivo: utilizzare il contributo per finanziare un sussidio a favore delle fasce di popolazioni meno agiate. Il contributo è fissato nel 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui), che sale al 12% sugli importi fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui) e al 18% sulle quote oltre 30 volte.

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