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Come sarà il nuovo Senato

Secondo le intenzioni del governo, ecco come cambierà l'assetto istituzionale del Paese. A patto che tutto fili liscio
a cura di Matteo Buttaroni

senatoSuperamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, riduzione dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e revisione del Titolo V. Sono questi i punti del progetto di revisione costituzionale approvato lunedì dal Consiglio dei ministri.
Un progetto che propone dunque la costituzione di un sistema parlamentare composto da Camera dei Deputati (titolare del rapporto di fiducia con il governo, esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e di controllo dell’operato del governo) e dal Senato delle Autonomie (composto dai rappresentanti eletti di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da sindaci che non percepiranno indennità e saranno inferiori di numero all’attuale composizione). Sull’abolizione del Cnel c’è poco da dire. Secondo l’esecutivo l’organo “non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che in origine ne avevano giustificato l’istituzione”.
La riforma del Titolo V conferma invece l’abolizione delle Province e “prevede – spiega Palazzo Chigi – il superamento dell’attuale frammentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in favore di un decentramento legislativo più funzionale allo sviluppo economico e sociale del Paese”.

Superamento del bicameralismo paritario
Con l’attuazione del progetto, solo la Camera ricoprirà la carica di organo di fiducia al Governo con funzioni di indirizzo politico, attività legislativa ordinario e controllo dell’operato del governo. Il Senato sarà ribattezzato Senato delle Autonomie e sarà rappresentato e rappresenterà le istituzioni territoriali. La funzione legislativa del Senato, spiegano le slide diffuse dal Governo, consiste in una “razionalizzazione del procedimento legislativo salvo i casi di leggi di revisione costituzionale e di leggi costituzionali (che rimangono di competenza di entrambe le Camere), tutte le leggi sono approvate esclusivamente dalla Camera dei deputati. Al Senato delle Autonomie è tuttavia riconosciuta la facoltà di pronunciarsi e proporre modifiche su ciascun disegno di legge”.
“In alcuni ambiti di interesse delle Autonomie territoriali – si legge ancora -, le proposte di modifica espresse dal Senato possono essere superate solo con il quorum rafforzato della maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati. Gli ambiti in questione sono: ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni e delle città metropolitane; norme generali sul governo del territorio e l’urbanistica; il sistema nazionale ed il coordinamento della Protezione civile; le modalità di partecipazione di regioni e Province autonome alle decisioni in materia comunitaria e internazionale; il coordinamento Stato-Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; la disciplina della finanza regionale e locale; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali”.
Il Senato delle Autonomie può inoltre esprimere un parere su ogni progetto di atto normativo o documento all’esame della Camera dei deputati ed ha altresì la facoltà, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge.
Con il superamento del bicameralismo paritario viene e rafforzato il ruolo del governo in Parlamento, prevedendo l’introduzione dell’istituto del voto a data certa, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta, inserendo inoltre nuove limiti alla decretazione d’urgenza. Al Senato permangono i compiti o le possibilità di: elezione e giuramento del Presidente della Repubblica, mettere in stato di accusa il Capo dello Stato ed eleggere un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Riduzione del numero dei parlamentari e dei costi di funzionamento delle istituzioni
Come più volte anticipato dal premier il Senato delle Autonomie sarà composto dai presidenti delle Giunte regionali e delle Province di Trento e Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, da due membri eletti tra i componenti del Consiglio regionale (con voto limitato), da due sindaci eletti dai sindaci della Regione (con voto limitato) e da ventuno cittadini nominati dal presidente della Repubblica, per la durata di sette anni, che abbiano onorato l’Italia per meriti in campo sociale, artistico, letterario o scientifico. La durata del mandato dei componenti sarà strettamente legata alla durata degli organi delle istituzioni nelle quali sono stati eletti.
Per favorire il contenimento dei costi della politica i membri del Senato delle Autonomie non percepiranno alcuna indennità. Inserite anche altre clausole: quella recante che “gli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e ai membri degli organi regionali non possono superare l’importo di quelli spettanti ai Sindaci dei comuni capoluogo della Regione”, e quella che recita che “non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici rappresentati nei Consigli regionali”.

La riforma del Titolo V
Con la riforma viene superata la rigida ripartizione legislativa per materie in favore di una più moderna e flessibile ripartizione anche per funzioni che prevede: l’eliminazione delle competenze legislative “concorrenti” e la conseguente ridefinizione delle competenze “esclusive” dello Stato e di quelle “residuali” delle Regioni; l’introduzione di una “clausola di supremazia” della legge statale sulle leggi regionali; l’introduzione della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva.
Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; l’ordinamento scolastico, l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca; l’ordinamento di Comuni, Città metropolitane ed enti di area vasta; il commercio con l’estero, ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici e le norme generali per la tutela e sicurezza del lavoro, saranno materie di esclusiva competenza statale.

 

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