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Il diritto all’oblio nell’era digitale

di Mirko Spadoni

La Corte di Giustizia dell’Unione europea non ha alcun dubbio: i cittadini hanno il diritto di richiedere ai motori di ricerca on-line l’eliminazione di eventuali link che rimandano verso informazioni che li riguardano se queste sono “non adatte, irrilevanti o non più rilevanti” (sentenza del 13 maggio del 2014, causa C-131/12). I giudici hanno così dato ragione al signor Mario Costeja Gonzales, che nel 2010 aveva fatto causa al quotidiano spagnolo La Vanguardia e a Google, riconoscendo il “diritto all’oblio”. Ma c’è di più, perché nello sciogliere un dubbio interpretativo sulla disciplina Data Protection Ue (Direttiva 95/46/CE – Articoli 2, 4, 12 e 14), i giudici hanno riconosciuto come responsabili i motori di ricerca in caso di violazione del diritto all’oblio. Una decisione presa in contrasto con quanto aveva depositato l’avvocato generale Jääskinen presso la Corte il 25 giugno del 2013, secondo cui Google – e di conseguenza i motori di ricerca – “non va considerato come responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono nelle pagine web che tratta”. Si apre così uno scenario inedito: d’ora in poi, la parte lesa si dovrà rivolgere direttamente al motore di ricerca e non più, come accadeva precedentemente, al gestore del sito web.

Le reazioni di Google
Fredda la reazione Google, che attraverso un suo portavoce si è limitato a definire “deludente” la sentenza. “Sarà necessario del tempo per – ha spiegato ancora il portavoce – analizzare e comprenderne le conseguenze”. Un atteggiamento comprensibile, quello della società statunitense che fino ad ora ha concesso la cancellazione di contenuti lesivi della reputazione dei singoli cittadini soltanto dinanzi ad un provvedimento di un giudice o di un’autorità competente, eccezion fatta per la violazione del copyright. In quest’ultimo caso, Google ha sempre proceduto alla rimozione dei contenuti ‘incriminati’.

Il precedente italiano
Quello del signor Mario Costeja non è però un caso isolato né in Spagna (dove recentemente si sono registrate circa 180 vicende simili) e in Italia, che ha avuto – con la sentenza della Corte di Cassazione n.5525/2012 – una Landmark decision (una decisione storica a cui i successivi Tribunali dovranno attenersi, in sostanza). I giudici italiani hanno riconosciuto l’esistenza di un diritto all’oblio, rimarcando la differenza tra un archivio e la Rete e osservando un aspetto: se la conservazione dell’articolo è necessaria ad una finalità di documentazione storica, quest’ultimo deve essere aggiornato o contestualizzato. L’editore ha così l’obbligo di creare un sistema in grado di segnalare l’esistenza di uno sviluppo della vicenda, consentendo un rapido accesso ai contenuti. La decisione dei giudici italiani differisce da quella della Corte di Giustizia europea in un particolare: il motore di ricerca non ha alcun ruolo – o responsabilità – nella vicenda.

I dubbi sulle conseguenze della sentenza
L’entusiasmo del commissario della Giustizia dell’Unione europea Viviane Reding (“Una chiara vittoria per la protezione dei dati personali”) non ha contagiato Alex Barker e James Fontanella-Khan, che sul Financial Times sollevano qualche dubbio. Il primo: se sarà possibile per i motori di ricerca rispettare, esaminando tutte le richieste e i ricorsi presentati, quanto deciso dai giudici. Il secondo, per lo più etico: nel rispettare la sentenza, i motori di ricerca (come Google che detiene il 90% del mercato europeo) potranno – di fatto – decidere cosa sia di interesse pubblico o ancora rilevante.

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