Riforma della Costituzione: i punti salienti
Nuovo Senato (fine del bicameralismo perfetto), Province e federalismo: la Camera ha approvato martedì 12 aprile 2016 la riforma costuzionale (ddl Boschi) con 367 voti a favore sette contrari, con l’opposizione che non ha partecipato al voto per protesta. L’approvazione, definitiva, necessiterà tuttavia di un ulteriore passaggio, la via referendaria (art. 138 Cost.), in quanto la revisione di norme costituzionali necessiterebbe altrimenti della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere. Di seguito i punti salienti della riforma, che modificheranno l’assetto costitizionale così come lo conosciamo in caso di successo del Sì al referendum confermativo (che si terrà il prossimo autunno, quasi certamente nel mese di ottobre).
Senato
Il Senato perderà molte delle sue attuali funzioni. Solo la Camera, infatti, sarà l’ala del Parlamento che potrà votare la fiducia. Il numero dei deputati resterà lo stesso (630), mentre i senatori saranno cento: 95 eletti dai Consigli regionali (21 sindaci, 74 consiglieri) più cinque di nomina presidenziale, che resteranno in carica per sette anni (non ci saranno più i senatori a vita, fatta eccezione per gli ex presidenti della Repubblica). I consiglieri-senatori verranno scelti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”. Il nuovo Senato manterrà l’attuale status per quanto riguarda le riforme costituzionali mentre per le leggi ordinarie potrà fare richieste di eventuali modifiche, ad ogni modo non vincolanti per la Camera. Attribuendo al Senato un ruolo consultivo lo scopo è snellire il processo legislativo. Dei 15 giudici costituzionali, infine, tre saranno eletti dalla Camera, due dal Senato.
Province
La questione qui è semplice: il ddl Boschi le abolisce in via definitiva, così come il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).
Federalismo
La riforma modifica altre parti, come il Titolo V – già riformato nel 2001 – che disciplina il rapporto Stato-Regioni. Alcune prerogative verrebbero ora trasferite allo Stato eliminando di fatto le materie di competenza concorrente (art. 117) quali, tra le altre, commercio con l’estero, energia, tutela della salute, protezione civile.
F. G.