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Lavoro e tossicodipendenze: sicurezza e sorveglianza

di Sara Autieri

L’assunzione di alcol e droga da parte di lavoratori, specie se impiegati in mansioni particolari come la guida di macchine (movimentazione merci, gru, trasporto di persone, ecc.) o il controllo di operazioni complesse (traffico aereo, treni di laminazione, ecc.) o l’assistenza a persone (attività medico-infermieristiche), può costituire ragione di grave rischio per l’incolumità propria, di altri lavoratori e terzi.
È un tema, questo, che necessita di essere affrontato con estrema cautela e richiamo delle distinte responsabilità e dei ruoli dei diversi soggetti chiamati in causa: lavoratore, datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS. La cautela è motivata dal fatto che l’assunzione di alcol e droga attiene a stili di vita e comportamenti che possono essere precedenti o concomitanti con la effettiva presenza e attività lavorativa. Le responsabilità dei diversi soggetti sono disciplinate, in particolare, dal d.lgs. n. 81/2008, mentre indirizzi specifici si ritrovano in atti della Conferenza Stato-Regioni del 2006, 2007 e 2008.
In base a quanto stabilito dal d.lgs. n. 81/2008 (art. 41, comma 1), il datore di lavoro deve segnalare al medico competente le persone da sottoporre, in ragione delle mansioni svolte e dei rischi, ad accertamenti che garantiscano l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope perché è necessario garantire che il lavoratore operi in condizioni psicofisiche perfette.
Occorre rilevare che l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori interessati – ai fini di controlli tossicologici – nella legislazione italiana manca ancora di molte specifiche norme applicative. Tali controlli sono stati introdotti con la l. n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope: prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e resi operativi con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e con la successiva del 18 settembre 2008, attraverso l’individuazione delle “mansioni a rischio” per le quali è necessario eseguire il controllo anti droga preventivo.
Il d.lgs. n. 81/2008, nel disciplinare la “sorveglianza sanitaria” effettuata dal medico competente, stabilisce che le visite mediche, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, devono essere altresì «finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti».
La ratio che accomuna tutte le disposizioni in materia di tossicodipendenza (ed alcoldipendenza) è proprio quella di sottoporre i lavoratori ad una sorveglianza sanitaria specifica, finalizzata a definire ed attivare procedure e misure di sicurezza volte a tutelare, come si è detto, non solo l’incolumità dello stesso lavoratore, ma anche di terze persone, per prevenire infortuni collegati allo svolgimento di mansioni lavorative a rischio. In tale contesto, il medico competente diventa una figura centrale intorno a cui ruota l’applicazione della norma, tanto che un suo inadempimento dell’obbligo o una sua inerzia nello svolgere questa competenza vengono puniti severamente sia con sanzioni penali che amministrative dal d.lgs. n. 81/2008.
Tuttavia, in materia di strategie di prevenzione e di contrasto delle dipendenze nei luoghi di lavoro, l’esecuzione di controlli tossicologici ai lavoratori non deve essere considerata come il solo atto dovuto, ma come un momento, certamente importante, di un più complesso sistema di misure e di policy aziendale volte a identificare e valutare i rischi, a far partecipare i lavoratori ed i loro rappresentanti alla definizione dei piani di prevenzione ed attuare efficaci sistemi di gestione della sicurezza. Imprescindibili, quindi, ad una effettiva strategia di prevenzione sul luogo di lavoro sono, ad esempio, gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti così come previsto agli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008. Programmi di formazione ed informazione non solo sui rischi soggettivi associati all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcool, ma anche sul rischio oggettivo che da tali assunzioni e dai possibili comportamenti conseguenti possano derivare incidenti sul lavoro con conseguenze per la propria sicurezza ma anche di colleghi o terzi (così, ad esempio, per gli autisti di mezzi pubblici, i piloti di compagnie aeree, il personale sanitario di un ospedale, ecc.). Dal canto suo il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente (art. 41, comma 6). E, di conseguenza, il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42). Affinché, dunque, la tutela della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro possano essere effettive è necessario che i lavoratori vengano coinvolti nell’attuazione della policy aziendale; ogni singolo lavoratore, infatti, «deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro», venendo così ad essere costituito garante della propria incolumità e di quella dei propri colleghi. Non a caso l’art. 41, comma 4-bis, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva: «Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza».
Ad oggi siamo ancora in attesa di tali interventi normativi il cui impatto sarà necessariamente rilevante ai fini della razionalizzazione della disciplina in materia.

Sara Autieri
Scuola internazionale di Dottorato
in Formazione della persona
e mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo

Questo articolo è estratto dal Dossier Cocaina e prestazioni lavorative: profili normativi, psicologici e legali, per gentile concessione di Adapt – Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali (www.adapt.it)

 

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