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Il redditometro, istruzioni per l’uso

tasse_spesa_pubblica“Fari puntati sugli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 20%. Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l’Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi e non terrà conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito. I contribuenti potranno dimostrare al fisco che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l’Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e vengono valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat”. Con questo comunicato l’Agenzia delle Entrate ha dato le prime indicazioni agli uffici che con il redditometro dovranno, a partire da giovedì, andare a misurare le spese e le entrate degli italiani. In poche parole si tratta di uno strumento che gli ispettori del fisco useranno per confrontare i redditi dichiarati dai contribuenti ed il tenore di vita. Quando il divario tra uscite ed entrate oltrepasserà il 20% scatterà la verifica vera e propria. Ovviamente il fisco per calcolare lo scarto del 20% prenderà in esame solo i redditi e le spese determinabili grazie ad elementi certi.
I primi accertamenti riguarderanno i redditi del 2009. Ad esser selezionati, come già spiegato in passato, saranno i contribuenti con scarto reddito/tenore più elevato. Inoltre, per la selezione dei contribuenti, il fisco prenderà in esame anche il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia. Nel caso in cui gli ispettori tributari dovessero trovare uno scarto superiore al fatidico 20% chiederanno al contribuente spiegazioni plausibili. Veniamo ora al diritto di difesa del contribuente: “Le nuove regole dell’accertamento sintetico – spiega un comunicato dell’Agenzia delle Entrate – ampliano i momenti di confronto tra ufficio e contribuente, garantendo una più elevata qualità del contraddittorio. Il contribuente selezionato che ha ricevuto l’invito dell’ufficio, già in questa fase può fornire chiarimenti sulle spese individuate dall’Amministrazione, dimostrando, ad esempio, che gli acquisti sono stati realizzati con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, con redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile, oppure che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o sono state sostenute da altri soggetti. Il contraddittorio riguarderà le spese certe, per le quali il contribuente potrà documentare l’errata imputazione o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione. Non solo, riguarderà anche la disponibilità dei beni per i quali l’Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento (il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l’errata ricostruzione o imputazione della spesa; ad esempio, l’inagibilità dell’immobile, il sequestro del veicolo, eccetera). Il contraddittorio riguarderà anche le spese per investimenti sostenute nell’anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista e il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell’anno. Se i chiarimenti forniti sono esaustivi, si chiude l’attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. Mentre, se continuano a sussistere elementi di incertezza, il contraddittorio avrà a oggetto anche le “spese Istat”. In tal caso, comunque, il contribuente potrà dimostrare con argomentazioni logiche l’esistenza di una differente situazione di fatto, di cui l’ufficio terrà conto, anche se non supportate da documentazione, purché logicamente sostenibili. Nell’ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio o gli elementi di incoerenza non vengano risolti, l’ufficio valuterà l’opportunità di utilizzare ulteriori strumenti istruttori, ad esempio le indagini finanziarie o la richiesta di dati e notizie a soggetti terzi che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente. Nella fase di ricostruzione sintetica del reddito, l’ufficio è obbligato ad attivare l’accertamento con adesione, convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell’invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e formulata la proposta di adesione. Il contribuente che definisce l’invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni. In caso contrario, si svolge il previsto contraddittorio, attraverso il quale si può giungere al perfezionamento dell’accertamento con adesione, che consente beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. In mancanza dell’accordo, o se il contribuente non si presenta, l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento”.

 

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