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Guida alle elezioni amministrative 2020

Si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre, con particolare attenzione alle regole anti-Covid. Sono tre i capoluoghi di regione interessati, 15 quelli di provincia

di Redazione

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, 51 milioni di italiani saranno chiamati alle urne per votare tra referendum sul taglio dei parlamentari, elezioni regionali ed elezioni amministrative. T-Mag propone per l’occasione questa breve guida a puntate sulle modalità di voto, considerate le regole anti-Covid che andranno applicate nei seggi interessati, a cominciare dai due giorni dedicati alle operazioni di voto per evitare file e assembramenti, così da mantenere l’opportuno distanziamento sociale. In questa seconda puntata ci occuperemo delle elezioni amministrative 2020.

Sono tre i capoluoghi di regione interessati, 15 quelli di provincia, per un totale di quasi sette milioni di elettori coinvolti. 

Dove (e quando) si vota

Il voto per le amministrative chiamerà alle urne i cittadini in tre capoluoghi di regione (Aosta, Trento e Venezia) e 15 di provincia (Mantova, Lecco, Bolzano, Arezzo, Macerata, Fermo, Chieti, Andria, Trani, Matera, Crotone, Reggio di Calabria, Agrigento, Enna e Nuoro). Saranno in tutto 6.849.493 gli elettori in 1.179 comuni, questi ultimi suddivisi in 155 superiori, ovvero con più di 15.000 abitanti (in provincia di Trento quelli con più di 3.000 abitanti), e 1.024 inferiori. Nelle regioni a statuto ordinario, il 20 e 21 settembre, si voterà in 609 comuni (di cui 50 sciolti dopo il 24 febbraio). Si recheranno alle urne 4.685.706 elettori.

Sono tre, invece, le date fissate per l’appuntamento elettorale nei comuni (in tutto 570) delle regioni a statuto speciale:

  • il 20 e 21 settembre si voterà in Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
  • il 4 e 5 ottobre in Sicilia;
  • il 25 e 26 ottobre in Sardegna.

Qui, saranno 2.163.787 gli elettori chiamati alle urne. Si voterà in 570 comuni suddivisi in 59 “superiori” e 511 “inferiori”.

Come si vota

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore  7 alle ore 15 di lunedì 21. Tutti gli elettori dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e indossarla nel rispetto delle normative vigenti. L’obbligo è previsto inoltre per i presidenti e gli scrutatori di seggio che dovranno sostituire il dispositivo ogni quattro/sei ore e tutte le volte che risulti inumidito, sporco o renda difficoltosa la respirazione. Per tutte le altre indicazioni, rimandiamo alla precedente puntata del nostro speciale. 

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni, spiega il ministero dell’Interno. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco o solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può: tracciare un segno solo sul candidato sindaco, in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri; esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Quanti voti di preferenza si possono esprimere

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

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