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Cdm, il comunicato di Palazzo Chigi. 3. Lavoro interinale

(segue)

3. LAVORO INTERINALE

Parità di trattamento, più facile accesso all’occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio.

Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, le agenzie di somministrazione italiane cambiano volto.

Il provvedimento, declinato in otto articoli, serve a dotare il nostro mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l’inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori. Il decreto, infatti, modificando le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 (“decreto Biagi”), aggiorna le norme in materia di lavoro interinale.

In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell’agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.

Viene regolamentato anche l’orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione. Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall’albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall’agenzia di lavoro siano informati dall’impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.

Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati, individuate anche ai sensi del Regolamento comunitario n. 800/2008.

 

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